Informativa a distanza

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE PER CONTRATTI STIPULATI A DISTANZA

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nelle Condizioni di assicurazione, nel DIP e nel DIP aggiuntivo, in particolare le informazioni relative alle modalità operative per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza (ai sensi del Reg. IVASS n.40/2018).

Il contratto sarà stipulato tra il Contraente e la Compagnia Assicurativa tramite Vitanuova S.P.A. (“Vitanuova”), in veste di Distributore e dunque intermediario autorizzato nell’ambito di un sistema di vendita a distanza che, per tale contratto, impiega:

  • la tecnica di comunicazione del sito web
  • operatori iscritti alla sez. E del RUI in qualità di addetti di Vitanuova (che operano all’interno o all’esterno dei locali) che possono interloquire con gli utenti (assicurandi) tramite telefono o videochiamate
  • intermediari assicurativi iscritti al RUI che collaborano con Vitanuova e che possono interloquire con gli utenti (assicurandi) tramite telefono o videochiamate

In taluni casi, è possibile che l’utente o l’intermediario assicurativo che collabora con Vitanuova decidano, previo appuntamento, di incontrarsi de visu presso uffici dislocati sul territorio nazionale italiano (se la conclusione del contratto avviene in tale modalità si esula dunque dal contesto del presente documento e della “collocazione a distanza”).

Vitanuova non si avvale di call center esterni (intendendosi come tali strutture gestite da società esterne in modalità di outsourcing) né di strutture ubicate al di fuori dell’Italia.

Per “tecnica di comunicazione a distanza” deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del Distributore e del Contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.
Ai sensi dell’art. 73 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (il “Regolamento 40”), il Contraente, prima della conclusione del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del Decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209 (il “Codice delle Assicurazioni Private”):

  1. su supporto cartaceo;
  2. su supporto durevole non cartaceo;
  3. tramite un sito Internet solo laddove il contraente abbia regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica a lui riferibile ai fini della distribuzione del prodotto.

Nei casi b) e c) il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione prescelta in ogni momento.
Per “supporto durevole” deve intendersi qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate e consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.
Ai sensi dell’art. 75 del Regolamento. 40, nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il Contraente abbia manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite posta elettronica.

Ai sensi dell’art. 76 del Regolamento 40, in caso di utilizzo di call center il Contraente ha diritto di essere messo in contatto con l’incaricato del coordinamento e del controllo. Le diverse fasi e modalità da seguire per la conclusione del contratto tramite internet sono illustrate nel sito internet del Distributore.

Il portale web è suddiviso per specifiche categorie e pagine web, tramite le quali, l'utente, può informarsi sui prodotti di proprio interesse ed attinenti ai propri bisogni.
I testi delle suddette tipologie non costituiscono documentazione contrattuale.
Tramite tali pagine, mediante specifici motori di calcolo, è possibile visionare tutti i prodotti assicurativi offerti da Vitanuova, corredati di documentazione completa, obbligatoria ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018 (Fascicolo Informativo composto da Nota Informativa, Condizioni di Polizza ed eventuale proposta di adesione, ove previsto).

Vitanuova, in qualità di intermediario assicurativo (Distributore), precisa che i calcoli effettuati circa le condizioni generali dei contratti di assicurazione sono il risultato dell'elaborazione dei dati forniti dalle compagnie assicurative o da loro intermediari primari, rielaborati in funzione di algoritmi di calcolo indipendenti. Al riguardo si declina ogni eventuale responsabilità, essendo essa stessa una semplice vetrina web, idonea a far incontrare la domanda di polizze assicurative dei potenziali clienti, elaborata sulla base delle informazioni da questi fornite, e l’offerta delle compagnie assicurative, anch’essa elaborata sulla base delle informazioni fornite da queste ultime.

Resta inteso che, né l'utente, né la Compagnia di Assicurazione sono vincolati in alcun modo alla sottoscrizione dell'offerta generata dal portale web, il contratto tra utente e compagnia si intenderà perfezionato solamente dopo il benestare di entrambe le parti. Se, successivamente all’emissione della polizza, l’utente chiede di apportare delle modifiche al preventivo dallo stesso selezionato e approvato dalla Compagnia di Assicurazione, quest’ultima non è vincolata ad accettarle.
Nel caso di accettazione e di emissione di nuova polizza in sostituzione di quella emessa sulla scorta del preventivo originario, i termini di decorrenza della stessa dipendono esclusivamente dall’accordo raggiunto tra la Compagnia e l’Assicurando; in particolare, non compete a Vitanuova alcuna decisione e né tantomeno può essere imputata a quest’ultimo responsabilità alcuna in merito alla effettiva copertura assicurativa anche per gli eventi verificatisi tra la revoca o comunque la sostituzione dell’originaria polizza e l’emissione di quella nuova.

Il contratto è anche assoggettato agli articoli 67-quater e seguenti del D. Lgs 6 settembre 2005 n. 206 (il “Codice del Consumo”), secondo quanto previsto dall’art. 121 - comma 1 lettera f) - del Codice delle Assicurazioni Private.

La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bilinguismo nelle Regioni a Statuto Speciale.

La sottoscrizione del contratto può avvenire con una delle seguenti modalità:

  • Cartacea: il contratto viene firmato manualmente dal cliente su supporto fisico.
  • Telematica: mediante firma elettronica basata su OTP.

Per consentire la sottoscrizione dei contratti per i quali l’Assicurando sceglie la ricezione in formato digitale, Vitanuova S.p.A. si avvale di un sistema di firma elettronica basato su OTP (One-Time Password), in conformità con la normativa vigente.
La firma OTP è una forma di firma elettronica semplice, come definita dall’art. 3 del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), e viene utilizzata per garantire l’identificazione del firmatario e la manifestazione inequivocabile della sua volontà di sottoscrivere un documento.

La firma tramite OTP prevede i seguenti passaggi:

  • Il cliente riceve un codice temporaneo (OTP) tramite SMS o email, inviato al recapito precedentemente fornito.
  • Il codice è univoco, personale e temporaneo (scade dopo un breve lasso di tempo o dopo un solo utilizzo).
  • Inserendo correttamente il codice OTP nella piattaforma, il cliente autorizza la firma del documento in modo consapevole e volontario.

La firma OTP garantisce:

  • L’integrità del contenuto del documento firmato,
  • L’identificazione del firmatario,
  • La tracciabilità dell’operazione.

La firma OTP ha altresì efficacia giuridica e probatoria ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e degli articoli 2702 e ss. del Codice Civile.

Il cliente si impegna a:

  • Fornire recapiti corretti e aggiornati per la ricezione dell’OTP;
  • Conservare con cura il proprio dispositivo (telefono/email);
  • Non comunicare o condividere l’OTP con terzi;
  • Verificare con attenzione i dati contenuti nel documento prima di procedere alla firma.

L’utilizzo dell’OTP da parte del cliente costituisce piena prova del consenso espresso e dell’avvenuta sottoscrizione.
I dati generati nel corso del processo di firma (es. recapito utilizzato, indirizzo IP, timestamp, OTP, ID del documento, tipo di dispositivo) sono tracciati e conservati da Vitanuova S.p.A. e/o dalla Compagnia emittente il contratto di polizza, in funzione del soggetto che gestisce il sistema di OTP, per finalità legate alla gestione contrattuale, alla sicurezza e alla tutela legale. Il trattamento avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), della normativa IVASS e degli specifici accordi di contitolarità o responsabilità tra i soggetti coinvolti.

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali trattati dalla procedura di firma è consultabile a questo link .
Si precisa che il servizio di firma elettronica OTP è fornito da operatori terzi specializzati. Le informazioni tecniche e ulteriori dettagli sono consultabili alla seguente pagina dell’operatore terzo: https://yousign.com/it-it/termini-e-condizioni , https://yousign.com/it-it/privacy .
Nel caso in cui il sistema di firma sia gestito direttamente dalla Compagnia assicurativa, si rimanda alla relativa informativa disponibile sul sito della stessa. Di seguito i link alle pagine dedicate delle Compagnie:

Il premio assicurativo può essere pagato con le modalità consentite dalla legge e precisate da Vitanuova, in qualità di Distributore con cui è concluso il contratto a distanza. Il sistema di acquisto via web con carta di credito o con eventuale altra modalità di pagamento elettronico viene effettuato in condizioni di sicurezza.
Si raccomanda in tal senso al Contraente di non indicare i dati della propria carta di credito sulla documentazione o sulle comunicazioni da inviare al Distributore.

Il pagamento del premio di polizza e delle successive quietanze eseguito in buona fede a Vitanuova, relativamente alle Compagnie che non hanno dato il proprio consenso a quanto previsto dagli artt.118 del codice delle assicurazioni e 55 comma 1 lett.b del Regolamento Isvap n.5 del 16.10.2006, NON ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente NON impegna dette Imprese o, in caso di co-assicurazione, tutte le imprese co-assicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. Pertanto, è assolutamente necessario che, subito dopo avere effettuato il pagamento del premio, il Cliente ne invii copia tramite e-mail all’indirizzo clienti@vitanuova.it in modo da permetterci di regolarizzare la Sua posizione con la Compagnia che emette il Contratto.

L’emissione del contratto assicurativo – e la sua conseguente copertura – potrà avvenire solo laddove si verifichino tutte queste condizioni:

  • l’utente (Assicurando) abbia fornito a Vitanuova tutte le informazioni necessarie e richieste dalla Compagnia per l’emissione del contratto (a titolo esemplificativo: dati anagrafici completi, compilazione di moduli di adesione, informazioni su situazioni di coperture simili pregresse o di sinistri già avverati ecc.)
  • la Compagnia assicurativa ha dato il benestare all’emissione del contratto in funzione delle informazioni fornite al punto precedente ritenendole sufficienti
  • l’utente (Assicurando) ha effettuato il pagamento secondo i termini di seguito riportati (e la copertura avverrà entro le ore 24.00 del giorno successivo all’avvenuta contabilizzazione del pagamento)

Le richieste e i pagamenti vengono considerati se avvenuti dal lunedì al giovedì in orario lavorativo (9.00-17.00) e se avvenuti il venerdì dovranno arrivare entro le ore 15.00, dopo tale orario il pagamento si considererà avvenuto il lunedì (o il primo giorno lavorativo successivo). Ciò purché ne sia stata data informazione a Vitanuova tramite e-mail (clienti@vitanuova.it), con l'invio di copia del documento che attesta il pagamento o comunque in modo che Vitanuova abbia avuto modo di verificare detto avvenuto pagamento tramite altri mezzi (es. home-banking).
Richieste e pagamenti inviati il sabato e la domenica verranno considerate come arrivate il lunedì successivo. I pagamenti dei quali Vitanuova non abbia avuto la possibilità di verifica, verranno considerati come pervenuti il giorno successivo tale verifica. Tale modalità è resa obbligatoria in quanto, a sua volta, Vitanuova deve comunicare la messa a copertura alle varie Compagnie di assicurazione.
In caso di pagamenti di quietanze relative a scadenze di polizze con tacito rinnovo, la copertura avverrà dalle ore 24.00 del giorno successivo all’avvenuta contabilizzazione del pagamento secondo le tempistiche suindicate.
Se il premio per il rinnovo non viene pagato entro il termine, l'assicurazione (per le polizze con tacito rinnovo) viene sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza annuale e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Mentre, per le polizze senza tacito rinnovo, le garanzie cessano alla scadenza contrattuale della polizza.

Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente ha diritto di recedere a mezzo lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto da inviare alla Compagnia Assicurativa e a Vitanuova.
In alternativa la comunicazione di recesso potrà essere inviata dal Contraente dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC di Vitanuova e della Compagnia Assicurativa. In tal caso il Contraente dovrà restituire immediatamente a mezzo di lettera raccomandata la polizza e, per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore il certificato di assicurazione e la Carta Verde in suo possesso. Qualora il recesso sia esercitato in relazione a un contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore che prevede l’erogazione di servizi telematici, l’esercizio del diritto di recesso comporta la risoluzione del contratto accessorio di abbonamento ai servizi (art. 58 del Codice del Consumo), con obbligo del Contraente di restituire il dispositivo per l’erogazione di tali servizi ricevuto in comodato d’uso.
Il termine per esercitare il diritto al recesso per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è esteso a 30 giorni e comincia a decorrere dal momento in cui al Contraente è comunicato che il contratto è stato concluso. Le modalità con le quali l’Utente può esercitare il proprio diritto di recesso permangono quelle di cui sopra.

A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto entro 30 giorni da quello in cui la Compagnia Assicurativa e Vitanuova (o la sola Compagnia) hanno ricevuto la comunicazione di recesso, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Il recesso non può essere esercitato se il contratto è vincolato a favore di un terzo, se non con il consenso del terzo stesso.

Il portale di Vitanuova non è un sito di “comparazione” stricto sensu.
Per quanto Vitanuova sia un broker assicurativo, non ha come obiettivo principale quello di mettere in comparazione diverse Compagnie Assicurative (e tantomeno lo fa nel comparto RC Auto); infatti, per molti prodotti di cui è reso disponibile un “quotatore” si è scelto di optare per una singola Compagnia, che è stata identificata e selezionata a monte da parte di Vitanuova.
Ciononostante, ai fini di una massima trasparenza e chiarezza che contraddistingue il nostro modus operandi, riportiamo le informazioni previste dall’art. 80 del Reg. IVASS 40/2018.
Le compagnie con cui collabora Vitanuova, sia direttamente sia tramite intermediari (Agenti o altri Broker) sono consultabili liberamente alla pagina https://www.vitanuova.it/informativa-documenti e le relative quote di mercato sono periodicamente aggiornate e consultabili al seguente indirizzo web https://bestof.milanofinanza.it/best-insurance/ .
Si precisa, inoltre, che laddove per una determinata tipologia di copertura (es. infortuni) vengano fornite più soluzioni tramite più prodotto di diverse compagnie, tali opzioni non differiscono solo in base al prezzo, ma vengono presentate secondo uno standard uniforme, in modo da agevolare il confronto tra le diverse offerte. Laddove non vengano presentate delle offerte in base alle informazioni fornite dall’utente in sede di preventivazione è unicamente per questioni di individuazione del target market negativo.
Vitanuova non percepisce alcuna remunerazione da parte delle Compagnie Assicurative per tale servizio.

Art. 73 (Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza)

  1. Al primo contatto e, in ogni caso, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori forniscono al contraente le informazioni di cui all’articolo 121, comma 1, del Codice, ivi incluse quelle sul diritto di recesso ai sensi dell’articolo 67-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e comunicano altresì allo stesso:
    1. il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del Codice e di poter modificare la modalità di comunicazione prescelta;
    2. la circostanza che richiederanno al contraente la ritrasmissione della polizza da questo sottoscritta, anche attraverso un qualsiasi mezzo telematico o informatico, qualora i distributori intendano conservarne traccia documentale. La polizza può essere formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. Le informazioni sono rese in modo chiaro e comprensibile in conformità a quanto previsto dall’articolo 121, comma 3, del Codice.
  2. I distributori predispongono gli strumenti per consentire al contraente di effettuare la scelta di cui al comma 1, lettera a), e adottano procedure per mantenere evidenza della scelta effettuata dal contraente e della trasmissione o ricezione della documentazione.
  3. Nei termini di cui al comma 1 e secondo le modalità prescelte dal contraente:
    1. i distributori trasmettono la documentazione di cui all’articolo 56, comma 3;
    2. gli intermediari iscritti nel Registro trasmettono altresì un documento conforme all’Allegato 3.
  4. Nel caso di collocamento a distanza mediante telefonia vocale, i distributori assolvono agli obblighi di informativa precontrattuale e di trasmissione della relativa documentazione nei termini di cui all’articolo 121, comma 2, del Codice.
  5. I distributori conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione atta a comprovare l’adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dai commi precedenti.

Art. 75 (Trasmissione della documentazione)

  1. I distributori trasmettono al contraente:
    • entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza, salvo che la stessa sia stata formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;
    • in corso di contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.
  2. Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo.

Art. 76 (Utilizzo di call center)

Le imprese di assicurazione e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro possono avvalersi di call center per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza a condizione che:

  1. l’impresa si avvalga di addetti del call center che siano suoi dipendenti oppure di soggetti per i quali abbia assunto la piena responsabilità del relativo operato. In tale ultimo caso, l’impresa individua un proprio dipendente quale incaricato del coordinamento e del controllo dell’attività svolta dal call center;
  2. l’intermediario assuma la piena responsabilità dell’operato degli addetti e individui, per ogni sede del call center, un collaboratore iscritto nella sezione E del Registro, incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attività.

Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 assicurano che gli addetti del call center:

  1. siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, secondo quanto disposto dalla Parte IV;
  2. forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità, la denominazione dell’impresa di assicurazione e, in caso di call center dell’intermediario, anche il nominativo di quest’ultimo;
  3. forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.

Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono, inoltre, che il contraente:

  1. possa, a richiesta, essere messo in contatto con l’incaricato del coordinamento e del controllo del call center;
  2. riceva le informazioni in lingua italiana e in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.

Art. 120-quater. (Modalità dell'informazione)

  1. Tutte le informazioni di cui agli articoli 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 121-sexies, 185, 185-bis e 185-ter sono comunicate ai contraenti:
    • su supporto cartaceo;
    • in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;
    • in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
    • a titolo gratuito.
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite al contraente con uno dei seguenti mezzi:
    1. un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 4;
    2. un sito Internet, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 5.
  3. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, al cliente viene gratuitamente fornita, su richiesta, una copia in formato cartaceo.
  4. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite un supporto durevole non cartaceo laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    1. l'utilizzo di un supporto durevole è appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo; e
    2. il contraente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto durevole, ha scelto quest'ultimo.
  5. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite sito Internet se sono indirizzate direttamente al contraente o se sussistono i seguenti requisiti:
    • la fornitura delle informazioni è appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo;
    • il contraente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite sito Internet;
    • il contraente è stato informato mediante comunicazione telematica dell'indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni;
    • è garantito che le informazioni rimangano accessibili sul sito Internet per tutta la durata del contratto.
  6. Ai fini dei commi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet è ritenuta appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo se il contraente ha regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica ai fini della distribuzione del prodotto.
  7. L'IVASS, con regolamento, disciplina la struttura del documento, da consegnare ai contraenti, che deve essere presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e con caratteri di dimensione leggibile.

Art. 121. (Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza)

  • Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 185, 185 bis e 185 ter, in caso di vendita a distanza, il distributore rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:
    1. l'identità del distributore e il fine della chiamata;
    2. l'identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con il distributore assicurativo;
    3. una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
    4. il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere;
    5. l'informativa relativa al compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, secondo quanto previsto dall'articolo 120 bis;
    6. le ulteriori informazioni di cui agli articoli 67-quater e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
  • In ogni caso l'informazione è fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La stessa può essere fornita verbalmente solo a su espressa richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In caso di collocamento di un contratto a distanza mediante telefonia vocale, se il contraente lo richiede espressamente, gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti, subito dopo la conclusione del contratto a distanza e comunque non oltre i cinque giorni successivi; in mancanza della predetta richiesta gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti prima della conclusione del contratto di assicurazione. Anche se il contraente ha scelto di ottenere precedentemente le informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo in conformità a quanto previsto dall'articolo 120 quater, comma 4, l'informazione è fornita al contraente dal distributore di prodotti assicurativi a norma dell'articolo 120 quater, commi 1 e 2, subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.
  • L'IVASS, con regolamento, disciplina la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza, anche per via telefonica, e determina le informazioni sul distributore e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, in conformità alle disposizioni dell'unione europea direttamente applicabili e nel rispetto del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 58. (Effetti dell'esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori)

  1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 52 a 57, eventuali contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 56, comma 2, e dall'articolo 57.

Art. 67-quater. (Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza)

  1. Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti:
    • il fornitore;
    • il servizio finanziario;
    • il contratto a distanza;
    • il ricorso.
  2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve risultare in maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori.
  3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al contratto a distanza anche qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia quella elettronica.
  4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione europea, le informazioni di cui al comma 3 devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia concluso.

Art. 67-quinquies. (Informazioni relative al fornitore)

  1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:
    • l'identità del fornitore e la sua attività principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;
    • l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista;
    • se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l'identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonché l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;
    • se il fornitore è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;
    • qualora l'attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo.

Art. 67-sexies. (Informazioni relative al servizio finanziario)

  1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:
    • una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
    • il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;
    • se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;
    • l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;
    • qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite;
    • le modalità di pagamento e di esecuzione, nonché le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito dei contratti a distanza;
    • qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato;
    • l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione.

Art. 67-septies. (Informazioni relative al contratto a distanza)

  1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:
    1. l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 67-terdecies, comma 1, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;
    2. la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;
    3. le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;
    4. le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l'indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso;
    5. lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza;
    6. qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente;
    7. la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l'accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza.

Art. 67-duodecies. (Diritto di recesso)

  1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.
  2. Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.
  3. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
    • dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso;
    • dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67-undecies, se tale data successiva a quella di cui alla lettera a).
  4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.
  5. Il diritto di recesso non si applica:
    • ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:
    • operazioni di cambio;
    • strumenti del mercato monetario;
    • valori mobiliari;
    • quote di un organismo di investimento collettivo;
    • contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
    • contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
    • contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
    • opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;
    • alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
    • ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso;
    • alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all'articolo 67-undecies, comma 1.
  6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d).
  7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77.
  8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo.